FAQ
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso. L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base: ● al numero dei componenti del nucleo familiare ● alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno. Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10. Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9). Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: ● è a tempo indeterminato ● è valido come documento di identificazione personale per 5 anni ● il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer. In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it: ● modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE ● modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40. L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale. Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23. Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato. Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi: 1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento 2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo: ○ cognome e nome del titolare del certificato ○ identificativo del certificato
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40. L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale. Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23. Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato. Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi: 1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento 2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo: ○ cognome e nome del titolare del certificato ○ identificativo del certificato
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40. L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale. Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23. Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato. Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi: 1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento 2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo: ○ cognome e nome del titolare del certificato ○ identificativo del certificato
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo. La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua: ● ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ● ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni. ● ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona. ● ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti. ● ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. ● ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa). L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo. La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua: ● ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ● ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni. ● ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona. ● ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti. ● ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. ● ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa). L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico. Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che: ● il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità) ● il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio) ● il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità). Quali sono i diversi tipi di firma elettronica? I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/12/2010, n. 235, art. 1): ● firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ● firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis) ● firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r) ● firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica? L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21: 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)). Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile) "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: ● i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; ● i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; ● i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; ● i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; ● gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; ● i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; ● i contratti di anticresi; ● i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; ● i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; ● gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; ● gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; ● le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; ● gli altri atti specialmente indicati dalla legge." Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile) "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."
Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti. I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.